AI – Assicurazione d'invalidità

AI – Assicurazione d'invalidità

L'assicurazione d'invalidità ha l'obiettivo di integrare o di reintegrare le persone che sono invalide in seguito a infermità congenite, a malattia o infortunio. Se la reintegrazione nel mondo del lavoro non è possibile o solo in modo parziale, l'AI versa una rendita AI (parziale).

  • Prestazioni dell'AI

    Una rendita viene in principio versata solo quando una integrazione non è possibile o solo in modo parziale («Integrazione prima della rendita»).

    L'AI finanzia i Provvedimenti d'integrazione come la fornitura di mezzi ausiliari (ad esempio sedie a rotelle), misure mediche (ad esempio malattie congenite), provvedimenti di integrazione (per i problemi di natura psichica) e i provvedimenti professionali (ad esempio orientamento professionale).

    Una rendita d'invalidità viene assegnata solo dopo che è stata esaminata la possibilità di una integrazione. L'importo della rendita d'invalidità viene fissato in base al grado d'invalidità. Il diritto a una rendita nasce non prima di sei mesi dopo la richiesta alla AI.

    Troverete ulteriori informazioni sul Foglietto d'istruzioni 4.01 del Centro informazioni della Confederazione.

  • Individuazione precoce dei rischi AI

    Sia che si tratti di una malattia fisica o psichica – il fattore tempo gioco sempre un ruolo importante per un trattamento coronato dal successo e per mantenere il posto di lavoro. Come datore di lavoro, dovete reagire a tempo. Se esiste un'abilità lavorativa continua di almeno 30 giorni, oppure se durante l'anno si verificano brevi assenze con incidenza regolare, il datore di lavoro può effettuare l'annuncio di individuazione precoce. Se il datore di lavoro esegue un annuncio di individuazione precoce, il collaboratore in questione ne deve essere precedentemente informato.

    Il Centro AI vi consiglierà volentieri e chiarirà se sono o meno indicate le misure della intervenzione precoce.
    Di più sul Foglio d'istruzioni 4.12: Registrazione precoce e intervenzione precoce

  • Richiesta AI

    Per chiarire se una prestazione AI sia dovuta, sono di competenza i centri cantonali AI al luogo di residenza dell'assicurato. Le casse di compensazione sono tenute a eseguire il calcolo e il pagamento delle prestazioni AI.
    Per la richiesta

  • Contributi all'AI

    I dipendenti che hanno compiuto il 17° anno d'età e le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente sono obbligati a versare contributi all'AI. Le persone che non svolgono un'attività lucrativa pagano i contributi a partire dal 20° anno d'età. I contributi vengono incassati dalla Cassa AVS.

Foglio d'istruzioni

Prestazioni dell'AI 
Foglio d'istruzioni 4.01

Rendite d'invalidità dell'AI
Foglio d'istruzioni 4.04

Contatto

Indennità giornaliera AI:
Signor T. König, A-L: 031 384 31 19
Signor P. Gervasi, M-Z: 031 340 60 18

Rendite, calcolo anticipato della rendita, splitting: 
Signora C. Gutjahr, A-J: 031 340 60 42
Signora C. Schmutz, K-L: 031 340 60 31
Signor P. Gervasi, M-Z:  031 340 60 18

Modulo di contatto