Una rendita viene in principio versata solo quando una integrazione non è possibile o solo in modo parziale («Integrazione prima della rendita»).
L'AI finanzia i Provvedimenti d'integrazione come la fornitura di mezzi ausiliari (ad esempio sedie a rotelle), misure mediche (ad esempio malattie congenite), provvedimenti di integrazione (per i problemi di natura psichica) e i provvedimenti professionali (ad esempio orientamento professionale).
Una rendita d'invalidità viene assegnata solo dopo che è stata esaminata la possibilità di una integrazione. L'importo della rendita d'invalidità viene fissato in base al grado d'invalidità. Il diritto a una rendita nasce non prima di sei mesi dopo la richiesta alla AI.
Troverete ulteriori informazioni sul Foglietto d'istruzioni 4.01 del Centro informazioni della Confederazione.