Dopo il divorzio o lo scioglimento di un’unione domestica registrata, potete richiedere alla vostra cassa di compensazione una ripartizione del reddito, il cosiddetto splitting. Vengono suddivisi solo gli anni in cui entrambe le persone erano assicurate con l’AVS in Svizzera.
Per il calcolo delle rendite di vecchiaia o d’invalidità, i redditi conseguiti durante l’unione domestica vengono divisi rispettivamente a metà. Lo splitting ha luogo solo se il matrimonio o l’unione domestica registrata sono durati almeno un anno civile intero
e
il matrimonio è stato sciolto o l’unione domestica registrata è stata sciolta, oppure
entrambi i partner hanno diritto a una rendita di vecchiaia o d’invalidità, oppure
un partner muore e percepisce già una rendita dell’assicurazione di vecchiaia o invalidità.
Al più tardi al momento del calcolo della rendita di una o un ex coniuge deve essere effettuato in ogni caso uno splitting.
La notifica della ripartizione del reddito deve essere effettuata per iscritto tramite modulo.
Modulo d’iscrizione Splitting