L’indennità di paternità è versata sotto forma d’indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito prima della nascita del figlio, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno (a partire dal 1° gennaio 2023). Il diritto all’indennità di paternità inizia il giorno della nascita del figlio e si estingue quando il padre ha riscosso tutte le 14 indennità giornaliere, ma al più tardi alla scadenza del termine quadro di sei mesi a contare dalla nascita.
Se durante il periodo di diritto all’indennità di paternità il datore di lavoro continua a versare un salario, la cassa di compensazione versa l’indennità al datore di lavoro.
Troverete ulteriori informazioni sul Foglio d'istruzioni 6.04 del Centro d'informazioni della Confederazione.