Adattamenti del regolamento per il 1.7.2020

Adattamenti del regolamento per il 1.7.2020

La commissione d’assicurazione della Cassa Pensione dei Macellai ha autorizzato due supplementi al regolamento di previdenza.

Appendice 1 al regolamento di previdenza 2018 validità dal 1° luglio 2020
Appendice 2 al regolamento di previdenza 2018 validità dal 1° gennaio 2020

Quest’ultimo comprende in particolare due innovazioni a favore degli assicurati:

  • Mantenimento volontaria della previdenza in caso di licenziamento a partire dai 58 anni

    I dipendenti che escono dall’assicurazione obbligatoria dopo aver compiuto i 58 anni d’età, perché il rapporto di lavoro è stato risolto dal datore di lavoro, possono richiedere la continuazione dell’assicurazione nell’ambito precedente, al più tardi fino all’età ordinaria di pensionamento. Ciò consente di beneficiare di una rendita di vecchiaia anziché di un prelievo in capitale.

    Se l’assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di pensione.

    La persona assicurata sceglie come vuole proseguire la previdenza:

    • salario assicurato invariato per la previdenza vecchiaia e per rischi di decesso e invalidità
    • lo stesso salario assicurato ridotto per la previdenza di vecchiaia e i rischi di decesso e invalidità
    • salario assicurato invariato per i rischi di decesso e invalidità, salario assicurato ridotto per la previdenza di vecchiaia
    • salario assicurato invariato per rischi di decesso e invalidità, nessuna prosecuzione di contributi di risparmio per la previdenza di vecchiaia.

    Nota: L’intero contributo alla Cassa pensione è a carico della persona assicurata.

    L’assicurazione continuativa volontaria termina quando si verifica un evento assicurativo, in caso di trasferimento a un nuovo istituto di previdenza, il contributo non viene versato o quando la persona assicurata termina l’assicurazione.

  • Rendita di convivente in caso di decesso per infortunio

    Nuovo, i partner superstiti hanno diritto a una rendita per partner anche in caso di decesso accidentale prima del pensionamento del partner assicurato.

    Importante: La motivata pretesa di partner conviventi è da effettuare mediante conferma scritta e firmata da entrambi i conviventi e da presentare alla Cassa pensione della persona assicurata in vita.

    Confermare adesso il partenariato

  • Prestazione supplementare in caso di decesso derivante dagli acquisti (rimborso)

    In caso di decesso della persona assicurata prima del pensionamento, alle persone aventi diritto, dal 1° luglio 2020 vengono rimborsati gli acquisti effettuati nella previdenza LPP compresi gli interessi legali.

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