INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO CORONA: IN GRAN PARTE REVOCATE
Le prestazioni dall’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus in caso di cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, di divieto di manifestazioni, di chiusura delle strutture sono abrogate a partire dal 17 febbraio 2022. Solo le persone vulnerabili hanno continuato ad avere diritto all’indennità fino al 31 marzo 2022.
Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e gli indipendenti (così come i loro coniugi o i loro partner registrati che lavorano nell’azienda) attivi nel settore delle manifestazioni che subiscono una limitazione considerevole dell’attività lucrativa hanno diritto all’indennità fino al 30 giugno 2022.
L'applicazione flessibile delle regole di assoggettamento per le persone che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS è concordata fino al 31 dicembre 2022.
lavoro ridotto
Le domande per l’indennità di lavoro ridotto devono essere inoltrate alla Cassa cantonale contro la disoccupazione. Troverete tutte le informazioni necessarie sul sito della SECO dedicato al nuovo coronavirus